IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Ha pronunciato la seguente ordinanza. I coniugi Luigi Guarnieri ed Elisabetta Schiavi, che a norma dell'art. 30 della legge n. 184/1983 domandano di essere dichiarati idonei all'adozione internazionale, dimostrano di avere i requisiti morali e materiali per ottenerla, anche perche' nel 1993 hanno adottato un bambino, etiope, nato il 25 marzo 1991, che cresce in modo regolare, perfettamente integrato nel loro ambiente e amorevolmente accudito. I coniugi rivelano anzi straordinaria qualita' umana in quanto, essendo il piccolo risultato sieropositivo e tale positivita' essendosi stabilizzata al punto da doversi ritenere definitiva e virologica (tanto che si e' incominciato a somministrargli la terapia a base di ATZ), essi, dopo un comprensibile momento di crisi, hanno serenamente accettato la realta', elaborando in coscienza il proposito di perseguire l'adozione nei confronti di altri due minori stranieri. Se non che, proprio in rapporto alla condizione sanitaria di quel loro figliolo, sorge per il tribunale l'interrogativo se approfondirne la conoscenza e se trarne o no motivo di respingere la domanda. Questione dunque rilevante ai fini della pronunzia, ma pure tale da sollevare un dubbio di legittimita' costituzionale non manifestamente infondato. La possibile pericolosita' dei soggetti sieropositivi, anche asintomatici, e' stata riconosciuta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 218/1994. Che ha stabilito doversi assicurare, nei confronti dell'infezione da HIV ("patologia nuova e gravissima in espansione a livello non solo nazionale, ma mondiale") la protezione sanitaria di determinate categorie professionali e dei terzi che con esse possono entrare in contatto, particolarmente in occasione di rapporti di "assistenza e cura della persona". E, dato che si tratta di profilassi, appare arduo negare al principio di tutela affermato dalla Corte efficacia espansiva verso tutti quegli ambiti ove prevedibili contatti fisici comunque coinvolgono un controllo pubblicistico. L'adozione dei minori e' appunto uno dei settori piu' intensamente tutelati dalla legge, che l'assoggetta al potere discrezionale del giudice attraverso un vaglio mirato a garantire all'adottando la scelta adottiva migliore, essendo il suo l'unico interesse che si vuole proteggere. Per il suo l'unico interesse che si vuole proteggere. Per il che, nello schema riservato all'adozione dei minori stranieri, la valutazione dell'idoneita' della coppia aspirante all'adozione e' atto processualmente preliminare. In ordine al quale la presenza di un bambino sieropositivo nella famiglia in cui si chiede di inserire altri minori non puo' non sollevare una questione etico-giuridico-sanitaria. Essa tocca la problematica dei contatti del bambino sieropositivo, dibattuta nel confronto tra l'interesse collettivo alla tutela della salute e gli inviolabili diritti di lui all'istruzione e alla socializzazione, inerenti al pieno sviluppo della persona, ma se ne distacca per il fatto che qui in discussione e' pero' l'ipotesi di inserire in una certa famiglia altri bambini. Oggetto specifico non sono gli incontroversi diritti di un concreto minore sieropositivo, ma la tutela sanitaria di minori stranieri ipotetici, il cui inserimento in quella famiglia spetta al giudice preventivamente ammettere o escludere. L'ipotesi dell'inserimento evoca una continuita' di vita in comune tra i bambini, ossia una prospettiva inevitabilmente foriera di loro contatti fisici (a meno di non programmare regimi di controllo o separazione troppo frustranti per essere accettabili) e, dunque, un rischio di contatto ematico non certo inferiore a quello insito negli interventi delle categorie professionali considerate dalla Corte costituzionale per introdurre ogni doverosa prevenzione dell'Aids. Ma dare ingresso a scopo decisorio a una riflessione del genere, ed eventualmente a piu' approfonditi accertamenti sulla condizione fisica del foglio dei coniugi Guarnieri, esulerebbe dai requisiti contemplati dall'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Questo infatti circoscrive i requisiti agli adottanti, richiedendo "che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mentanere i minori che intendono adottare". Nella fattispecie cioe', ove non la condizione dei coniugi costituisce il problema, bensi quella del figlio, c'e' da stabilire se l'idoneita' all'adozione deve riferirsi, anziche' alle sole attitudini e risorse della coppia istante, all'intero suo ambiente familiare. L'articolo in contesto, anche alla lettura piu' comprensiva, non permette la presa in esame di soggetti diversi dai coniugi. Sicche' il giudice dovrebbe, conforme alla premessa sulla loro personale idoneita' all'adozione, emettere la richiesta dichiarazione. Ma mettendo a rischio, magari molto improbabile e nondimeno gravissimo, la salute dei minori stranieri adottandi. Il che sembra violare gli art. 31 e 32 della Costituzione, da cui e' sancito il dovere della Repubblica di proteggere l'infanzia e di tutelare la salute.